Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 176 — Collaudi e ispezioni

Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

  • a)collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
  • b)un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
  • c)ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, e' necessario nei seguenti casi:
  • a)attivazione della stazione radioelettrica;
  • b)modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
  • c)richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
  • d)richiesta della societa' di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. ((Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992)). I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facolta', con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto. ((Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104)).

Testo vigente dal 10 maggio 2026

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Che cosa è cambiato dal 10 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 2024 al 10 maggio 2026. 17 parole tolte, 101 parole aggiunte.

… un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. tolto: I aggiunto: Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' … del personale addetto. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con tolto: i Ministri aggiunto: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tolto: e dell'ambiente, puo' affidareaggiunto: , affida i compiti d'ispezione e controllo aggiunto: di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo tolto: 3 agosto 1998 aggiunto: 14 giugno 2011, n. tolto: 314, con eccezione delle navi da carico aggiunto: 104.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art176 · fonte del testo

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