Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

  • a)reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
  • b)reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
  • c)sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
  • d)sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
  • e)allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
  • f)telecomandi dilettantistici;
  • g)applicazioni induttive;
  • h)radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
  • i)ausilii per handicappati;
  • j)applicazioni medicali di debolissima potenza;
  • k)applicazioni audio senza fili;
  • l)apriporta;
  • m)radiogiocattoli;
  • n)apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
  • o)apparati non destinati ad impieghi specifici;
  • p)apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilita' di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76)). Sono altresi' di libero uso:
  • a)i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 99, comma 5;
  • b)gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 17 luglio 2020. 11 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) reti locali di tipo radiolan e hiperlantolto: ...;

… effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalita' degli ascoltatori. tolto: Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N.76. Sono altresi' di libero uso:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art105 · fonte del testo

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