Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 8 (Allegato n. 25 Contributi)

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

  • a)risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorita' competente;
  • b)frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
  • c)frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
  • d)area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio e' uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;
  • e)area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;
  • f)larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;
  • g)stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;
  • h)apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico puo' coincidere con la stazione stessa;
  • i)apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;
  • l)apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non e' richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art8 · fonte del testo

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