Codice delle comunicazioni elettroniche

Art. 16 (Allegato n. 25 Contributi)

[1]costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi

[2]1.Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, e' fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'articolo 18. 2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12,5 kHz, e' fissato,per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

[3]raggio dell'area di servizio canale simplex ad una frequenza canale simplex a due frequenze o duplex euro euro fino a 1 km, limitatamente ai casi di fondo proprio o equivalenti

[4]300,00

[5]600,00 fino a 15 km

[6]700,00

[7]1.400,00 fino a 30 km

[8]1.500,00

[9]3.000,00 fino a 60 km

[10]3.000,00

[11]6.000,00 fino a 120 km

[12]4.500,00

[13]9.000,00

[14]3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, e' dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:

[15]angolo di apertura quota proporzionale

[16]4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il comma 3 dell'articolo 10, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresi' il comma 3 del presente articolo nonche' i commi 1 e 2 dell'articolo 17. 5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio. 6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o similare, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art16 · fonte del testo

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