Art. 58 — Autorizzazione
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L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attivita' di riassicurazione e' autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59. L'autorizzazione e' rilasciata per uno o piu' dei rami vita o per uno o piu' dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu' dei rami vita e danni. L'autorizzazione e' valida per il territorio della Repubblica, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008
