Art. 207-septies — Funzioni dell'IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo

L'IVASS, in qualita' di Autorita' di vigilanza sul gruppo:

  • a)trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorita' di vigilanza e in merito a qualsiasi difficolta' incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza;
  • b)trasmette alle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilita' di gruppo e alla condizione finanziaria, nonche' quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo;
  • c)coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo;
  • d)pianifica e coordina, in collaborazione con le autorita' di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attivita' di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessita' dei rischi inerenti all'attivita' di tutte le imprese che appartengono al gruppo;
  • e)svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi. L'IVASS puo' invitare le autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla societa' controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, gia' trasmesse ad un'altra autorita' di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorita' per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorita' che partecipano alla vigilanza.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art207septies · fonte del testo

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