Art. 38 — Copertura delle riserve tecniche

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(( Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa. )) (( L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passivita' e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attivita' dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative. )) (( Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

  • a)i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
  • b)la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
  • c)il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
  • d)l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attivita' di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)). In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'((IVASS)), nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 30 giugno 2015. 266 parole tolte, 128 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le riserve tecniche tolto: del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa. tolto: Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di aggiunto: L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e tolto: dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati e aggiunto: alla durata delle passivita' e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attivita' dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europeatolto: , che sono ammessi nel regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario. Nel caso di finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese,aggiunto: . In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

… ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS. tolto: L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata. tolto: Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art38 · fonte del testo

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