Art. 38 — Copertura delle riserve tecniche

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Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte con attivi di proprieta' dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte e dell'esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita' e la liquidita' degli investimenti, provvedendo ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi medesimi. L'impresa puo' coprire le riserve tecniche esclusivamente con le categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che sono ammessi nel regolamento adottato dall'ISVAP. L'Istituto stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalita', i limiti di impiego e le relative quote massime. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu' attivi non sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica all'impresa l'inammissibilita' ad essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze eccezionali e su motivata richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare, in via temporanea, l'investimento in categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via generale. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una societa' controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla societa' controllata. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l'impresa puo' localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche in uno o piu' Stati membri. Su richiesta dell'impresa, l'ISVAP puo' autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura delle riserve tecniche e' libera, salvo quanto disposto dall'articolo 47.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008

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