Art. 336 — Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
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((Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e' tenuto)) al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) ((, euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f))). Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario. 45 Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. ((3-bis. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, individua altresi' il contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'articolo 110, comma 2, nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'.)) 45
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68
45Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Testo in vigore dal 1 luglio 2018 al 9 febbraio 2021
