Art. 336 — Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

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Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'((IVASS)) di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'((IVASS)), in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'((IVASS)). Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata all'((IVASS)) nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e … entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art336 · fonte del testo

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