Art. 336 — Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
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Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'((IVASS)) di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non e' deducibile dal reddito dell'intermediario. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'((IVASS)), in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'((IVASS)). Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento e' comunicata all'((IVASS)) nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018
