Art. 335 — Imprese di assicurazione e di riassicurazione

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[1]Sono tenute a versare all'((IVASS)) un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:

  • a)le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
  • b)le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo, c)

[2]le imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;

  • d)le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4, e)

[3]le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3. Il contributo di vigilanza e' commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'((IVASS)) mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione e' commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte. Il contributo di vigilanza e' determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'((IVASS)), in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'((IVASS)). (( Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, e' versato direttamente all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo. )) La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 9 febbraio 2021

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 32 parole tolte, 91 parole aggiunte in 3 capoversi.

Sono tenute a versare tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:

le tolto: altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2 aggiunto: imprese locali di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera a), iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private» e le particolari mutue assicuratrici di cui all'articolo 51-bis, comma 1, lettera b), ed iscritte nella sezione dell'albo rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private»;

… tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente. Il contributo di … entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto e' pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino tolto: dell'ISVAP aggiunto: dell'IVASS. Il contributoaggiunto: , calcolato al netto dell'aliquota per oneri di gestione, e' versato direttamente tolto: all'ISVAP aggiunto: all'IVASS in due rate rispettivamente entro il 31 gennaio e entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art335 · fonte del testo

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