Art. 276 — Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima società controllante italiana

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Salvo quanto previsto dal presente articolo, all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo. La liquidazione coatta amministrativa della societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'IVASS siano di eccezionale gravita'. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre societa' del gruppo di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 15 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 12 parole tolte, 41 parole aggiunte.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, tolto: alla capogruppo di un gruppo assicurativo aggiunto: all'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le norme del capo IV del presente titolo. La liquidazione coatta amministrativa della tolto: capogruppo aggiunto: societa' di cui al comma 1, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, puo' essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS siano di eccezionale gravita'. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese … da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa' del gruppo aggiunto: controllate italiane, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. tolto: L'ISVAP aggiunto: L'IVASS puo' prescrivere speciali forme di pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione. … revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre societa' del gruppo aggiunto: di cui all'articolo 210-ter, comma 2. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e … anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) aggiunto: del primo comma e dal secondo comma tolto: dello stesso articolo aggiunto: del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art276 · fonte del testo

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