Art. 217-bis — Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilità sul gruppo

1. Le previsioni di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies si applicano all'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata e' inclusa nell'area di vigilanza sul gruppo esercitata dall'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante;
  • b)le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante coprono l'impresa di assicurazione o riassicurazione controllata, e le autorita' di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell'impresa controllata da parte dell'impresa controllante;
  • c)l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 215-ter, commi 3 e 4, ha ricevuto parere favorevole in merito alla valutazione interna del rischio e della solvibilita' del gruppo in modo centralizzato;
  • d)l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante, secondo quanto previsto dall'articolo 216-novies, commi 2 e 3, ha ricevuto parere favorevole in merito alla solvibilita' e alla condizione finanziaria di gruppo in modo centralizzato;
  • e)l'ultima impresa di assicurazione o riassicurazione controllante e' autorizzata dall'autorita' di vigilanza, conformemente alla procedura di cui all'articolo 217-ter, ad avvalersi della vigilanza sulla solvibilita' di gruppo con gestione centralizzata dei rischi

Testo vigente dal 30 giugno 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art217bis · fonte del testo

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