Art. 216 — Comunicazione delle operazioni infragruppo

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L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita' all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresi', le modalita' e i termini per le comunicazioni stesse. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, (( comma 4)), o puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative (( o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti)), l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e' interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine e' invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta. (( L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo. ))

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 1 parola tolta, 16 parole aggiunte.

… un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma tolto: 3 aggiunto: 4, o puo' arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative aggiunto: o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di … producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilita' dell'impresa di assicurazione o aggiunto: di riassicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurativetolto: , ordina all'impresa di assicurazione aggiunto: o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art216 · fonte del testo

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