Art. 207 — Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare

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Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP puo' chiedere all'autorita' di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita'. L'ISVAP fornisce alle autorita' di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorita', possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita' corretta di tali imprese.

Testo in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art207 · fonte del testo

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