Art. 205 — Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015. Leggi il testo vigente →

L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni (( o di riassicurazione)) operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazioni (( o di riassicurazione)) che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorita' di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.

Testo in vigore dal 23 aprile 2008 al 30 giugno 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 23 aprile 2008. 6 parole aggiunte.

L'ISVAP puo' svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni aggiunto: o di riassicurazione operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare … diritto di parteciparvi. L'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazioni aggiunto: o di riassicurazione che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento puo' svolgere direttamente, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art205 · fonte del testo

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