Art. 191 — Potere regolamentare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018. Leggi il testo vigente →

Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:

  • a)le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione;
  • b)le condizioni di esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione, incluso:
  • 1)il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
  • 2)l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa' di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione europea;
  • 3)l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche' l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione;
  • c)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;
  • d)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;
  • e)le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;
  • f)la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;
  • g)le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;
  • h)gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
  • i)l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
  • l)la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;
  • m)gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;
  • n)i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;
  • o)la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;
  • p)la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;
  • q)gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
  • r)le procedure relative alle operazioni straordinarie;
  • s)la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilita' di gruppo;
  • t)le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo;
  • u)i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche' dell'attivita' venatoria;
  • v)i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attivita' dei soggetti vigilati. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita' della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS. L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. I regolamenti adottati dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 245 parole tolte, 530 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: L'ISVAPaggiunto: Fatta salva la potesta' regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle … sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, tolto: adotta, con i regolamenti aggiunto: con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, puo' adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codicetolto: , disposizioni di carattere generale aggiunto: e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonche' regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorita' di vigilanza europee, aventi ad oggetto aggiunto: le seguenti materie:

a) tolto: la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati aggiunto: le condizioni di accesso all'attivita' di assicurazione;

b) tolto: gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi; aggiunto: le condizioni di esercizio dell'attivita' di assicurazione e riassicurazione, incluso:

tolto: c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo internoaggiunto: 1) il sistema di governo societario, incluse le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e tolto: di riassicurazione;

tolto: daggiunto: 2) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita', la composizione aggiunto: dei fondi propri ed il calcolo tolto: del margine aggiunto: dei requisiti patrimoniali di solvibilita' delle imprese di assicurazione e di riassicurazioneaggiunto: , con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonche' l'eventuale possibilita' di richiedere l'attivita' di verifica da parte della societa' di revisione in conformita' alla normativa dell'Unione europea;

tolto: e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimentoe i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonioaggiunto: 3) l'informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilita' e sulla condizione finanziaria nonche' l'eventuale sottoposizione dell'informativa a verifica da parte della societa' di revisione;

aggiunto: c) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;

aggiunto: d) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di assicurazione delle imprese locali;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

aggiunto: e) le condizioni di accesso e di esercizio all'attivita' di riassicurazione, incluse le condizioni per l'accesso e l'esercizio delle societa' veicolo di cui all'articolo 57-bis;

aggiunto: f) la classificazione dei rischi all'interno dei rami di cui all'articolo 2;

aggiunto: g) le procedure relative all'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;

tolto: faggiunto: h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le aggiunto: modalita' di calcolo, le forme e le modalita' di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, tolto: gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilita' e degli aggiunto: e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

tolto: gaggiunto: i) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

tolto: h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilita' corretta delle imprese di assicurazione e delle societa' che controllano le impreseaggiunto: l) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attivita' di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui e' investito il patrimonio;

aggiunto: m) gli obblighi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;

aggiunto: n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;

tolto: i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso all'attivita', per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie,aggiunto: o) la correttezza della pubblicita', le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;

aggiunto: p) la procedura per la presentazione dei reclami per l'accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;

aggiunto: q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;

aggiunto: r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;

aggiunto: s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilita' di gruppo;

aggiunto: t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiunto: e delle societa' soggette alla vigilanza sul gruppo;

aggiunto: u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonche' dell'attivita' venatoria;

aggiunto: v) i procedimenti relativi all'accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalita' … soggetti destinatari. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita' della vigilanza di cui tolto: all'articolo 3 e aggiunto: agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitivita' e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento … e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione tolto: l'ISVAP aggiunto: l'IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229tolto: . L'ISVAPaggiunto: , e delle disposizioni regolamentari dell'IVASS. L'IVASS puo' richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato … di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. I regolamenti adottati tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art191 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari