Art. 112 — Requisiti per l'iscrizione delle società

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Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)avere la sede legale in Italia;
  • b)non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
  • e)non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa' deve inoltre avere affidato la responsabilita' dell'attivita' di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle societa' iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi' avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilita' civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche' per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societa' deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'((IVASS)). E' fatto obbligo alla societa' che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attivita' persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata. Qualora la societa' richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), e' altresi' necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attivita' di intermediazione. E' in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la societa' che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra societa'.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015 al 1 luglio 2018

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2005 al 30 giugno 2015. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato tolto: dall'ISVAP aggiunto: dall'IVASS. E' fatto obbligo alla societa' che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art112 · fonte del testo

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