Art. 90 c.d.s. — Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

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Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t e' disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione e' rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  13. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  14. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  15. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  16. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  17. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art90 · fonte del testo

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