Art. 72 c.d.s. — Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

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I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

  • a)dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
  • b)dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
  • c)dispositivi di segnalazione acustica;
  • d)dispositivi retrovisori;
  • e)pneumatici o sistemi equivalenti. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con:
  • a)dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;
  • b)segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;
  • c)contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedagi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilita'. Possono altresi' essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi' essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalita' stabilite con decreti del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi' stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformita' dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalita' dell'apposizione. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi internazionali. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997

Norme correlate

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Versioni nel tempo

22 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  6. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  7. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  8. 1 marzo 2006 — 14 gennaio 2007per 11 mesi
  9. 14 gennaio 2005 — 1 marzo 2006per un anno
  10. 28 dicembre 2004 — 14 gennaio 2005per 17 giorni
  11. 29 dicembre 2003 — 28 dicembre 2004per un anno
  12. 13 agosto 2003 — 29 dicembre 2003per 5 mesi
  13. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  17. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  20. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  21. 9 febbraio 1993 — 30 giugno 1993per 5 mesi
  22. 18 maggio 1992 — 9 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… previsti provvedimenti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: centomila a lire quattrocentomila aggiunto: centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art72 · fonte del testo

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