Codice della strada

Art. 61 c.d.s. — Sagoma limite

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2003 al 30 giugno 2003. Leggi il testo vigente →

Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

  • a)larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;
  • b)altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
  • c)lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purche' mobili. Gli autobus da noleggio da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 343,35 a € 1.376,55)). Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9. 19 29 43 52 4
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2003 al 30 giugno 2003

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  6. 15 febbraio 2018 — 13 gennaio 2019per 11 mesi
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  8. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  9. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  10. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  11. 17 dicembre 2008 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  12. 14 gennaio 2007 — 17 dicembre 2008per un anno
  13. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  14. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  15. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  16. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  17. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  18. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  19. 6 dicembre 1996 — 12 gennaio 1997per un mese
  20. 24 gennaio 1995 — 6 dicembre 1996per un anno
  21. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  22. 30 giugno 1993 — 1 ottobre 1993per 3 mesi
  23. 18 maggio 1992 — 30 giugno 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2001 al 14 gennaio 2003. 8 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 635.090 a L. 2.540.350 aggiunto: € 343,35 a € 1.376,55. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 24 dicembre 2002

    Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art61 · fonte del testo

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