Codice della strada

Art. 52 c.d.s. — Ciclomotori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

  • a)motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
  • b)capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a 40 Km/h;
  • c)sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non puo' superare le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli. 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

4

Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Testo in vigore dal 30 giugno 1993 al 1 ottobre 1993

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214

    Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art52 · fonte del testo

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