Art. 52 c.d.s. — Ciclomotori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993. Leggi il testo vigente →
I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
- a)motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;
- b)capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a 40 Km/h;
- c)sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non puo' superare le 0,55 t e le dimensioni non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,60 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.
Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993
