Codice della strada

Art. 46 c.d.s. — Nozione di veicolo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993. Leggi il testo vigente →

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 30 giugno 1993

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art46 · fonte del testo

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