Codice della strada

Art. 29 c.d.s. — Piantagioni e siepi

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I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilita' dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 24 gennaio 1995

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  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  13. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  14. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  15. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art29 · fonte del testo

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