Codice della strada

Art. 22 c.d.s. — Accessi e diramazioni

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Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle prescrizioni di cui al presente titolo. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni gia' esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario puo' negare l'autorizzazione di cui al comma 1. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale. Il regolamento indica le modalita' di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidita' per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando piu' proprieta', comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonche' le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonche' lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 143,19 a € 572,76)). La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. 19 29 43 52 64 Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 34,98 a € 143,19)). 19 29 43 52 64

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2005 al 14 gennaio 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 232/2002

    Questione inammissibile
    7 giugno 2002

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate dal Giudice di pace di Locri, rispettivamente in…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 196 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

17 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  11. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  12. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  13. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  14. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  15. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  16. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  17. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2005

Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 2003 al 14 gennaio 2005. 10 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… di autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € tolto: 137,55 a € 550,20 aggiunto: 143,19 a € 572,76. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a … del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € tolto: 33,60 a € 137,55 aggiunto: 34,98 a € 143,19.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 22 dicembre 2004

    Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art22 · fonte del testo

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