Codice della strada

Art. 192 c.d.s. — Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1999 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 121.200 a lire 484.800)). 19 29 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda ((da lire 121.200 a lire 484.800)). 19 29

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1999 al 15 gennaio 2000

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 58/2008

    Parametro
    13 marzo 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 18 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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1992oggi
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  5. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  6. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 1999 — 15 gennaio 2000per un anno
  18. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. 14 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 117.500 a L. 470.000. aggiunto: lire 121.200 a lire 484.800. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da tolto: L. 117.500 a L. 470.000 aggiunto: lire 121.200 a lire 484.800.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 22 dicembre 1998

    Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art192 · fonte del testo

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