Art. 192 c.d.s. — Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 2009 al 15 gennaio 2011. Leggi il testo vigente →

Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono: - procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo; - ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita' tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; - ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le condizioni e le modalita' del loro impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 78 a € 311)). 19 29 43 52 64 80 89 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.227 a € 4.912)). 52 64 80 89

Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Decreto 29 dicembre 2000

43

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Decreto 24 dicembre 2002

52

con decorrenza dal 1 gennaio 2003

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

Decreto 22 dicembre 2004

64

con decorrenza dal 1 gennaio 2005

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

Decreto 29 dicembre 2006

80

con decorrenza dal 1 gennaio 2007

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Decreto 17 dicembre 2008

89

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2009 al 15 gennaio 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 58/2008

    Parametro
    13 marzo 2008

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Sorgono con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2008…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 18 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 25 aprile 2026 — oggiin vigoreper 6 mesi
  2. 25 febbraio 2026 — 25 aprile 2026per un mese
  3. 12 aprile 2025 — 25 febbraio 2026per 11 mesi
  4. 15 gennaio 2021 — 12 aprile 2025per 4 anni
  5. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  6. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  7. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  8. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  9. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  10. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  11. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  12. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  13. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  14. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  15. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  16. 15 gennaio 2000 — 14 gennaio 2001per un anno
  17. 12 gennaio 1999 — 15 gennaio 2000per un anno
  18. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  19. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  20. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009. 12 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 74 a Euro 296 aggiunto: € 78 a € 311. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il fatto non costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: Euro 1.169 a Euro 4.678 aggiunto: € 1.227 a € 4.912.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 17 dicembre 2008

    Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art192 · fonte del testo

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