Codice della strada

Art. 19 c.d.s. — Distanze di sicurezza dalle strade

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. Leggi il testo vigente →

La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo, nonche' di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarita' della circolazione stradale, e' stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 1.175.000 a L. 4.700.000)). 19 La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 176/2007

    Questione inammissibile
    1 giugno 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dei commi 13 e 18 dell'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi…

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 125 c.c. · Art. 116 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 278/2001

    Questione infondata
    23 luglio 2001

    Riuniti i giudizi; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 dell…

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/2001

    Questione infondata
    23 luglio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n…

    Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 202 c.d.s. · Art. 116 c.d.s.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

16 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  8. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  9. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  10. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  13. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  14. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  15. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 24 gennaio 1995testo originarioper 3 anni

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. 5 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila aggiunto: L. 1.175.000 a L. 4.700.000. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 20 dicembre 1996

    Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art19 · fonte del testo

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