Art. 185 c.d.s. — Circolazione e sosta delle auto-caravan

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I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. Il divieto di cui al comma 4 e' esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, nonche' i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

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Versioni nel tempo

16 versioni dal 1992

1992oggi
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  4. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  5. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  6. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  7. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  8. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  9. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  10. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  11. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  12. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  13. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  14. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  15. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art185 · fonte del testo

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