Art. 179 c.d.s. — Cronotachigrafo e limitatore di velocità

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I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 1.175.000 a L. 4.700.000)). La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo. 19 Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da L. 1.175.000 a L. 4.700.000)). 19 Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al piu' presto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verra' restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarita' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 179 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1802/2025

    25 gennaio 2025

    In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante ovvero se il malfunzionamento si è verificato nel corso della circolazione ed è imputabile al titolare, salva la configurabilità dell'ignoranza incolpevole ossia la dimostrazione del rispetto dell'ordinaria diligenza, che consiste nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo viene messo in circolazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del titolare della licenza, non avendo questi dimostrato l'assenza di colpa né allegato le ragioni dell'ipotetica anomalia tecnica tale da giustificare la scrittura manuale sostitutiva, essendo rimasto invece provato che il mezzo aveva circolato senza che il conducente avesse inserito la carta nel tachigrafo digitale).

    Art. 179 c.d.s. · Art. 174 c.d.s. · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di gennaio 2025, p. 56 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  5. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  6. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  7. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  8. 14 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  9. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  10. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  11. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  12. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  13. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  14. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  15. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  16. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  17. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  20. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997. 10 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila aggiunto: L. 1.175.000 a L. 4.700.000. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione … oppure non funzionante, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila aggiunto: L. 1.175.000 a L. 4.700.000. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 20 dicembre 1996

    Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art179 · fonte del testo

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