Art. 170 c.d.s. — Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote

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Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila)). Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 24 gennaio 1995 al 12 gennaio 1997

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 40/2008

    Altra decisione
    27 febbraio 2008

    Va ordinata la restituzione degli atti nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 213, comma 2- sexies, (introdotto dall'art. 5 -bis , comma 1, lettera c) , numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), 170 e 171, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 42 e 111 della Costituzione. Invero, nelle more del giudizio, i commi 167, 168 e 169 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, inseriti dalla relativa legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, hanno, rispettivamente, sostituito il testo degli artt. 170, comma 7, 171, comma 3, e 213, comma 2- sexies del codice della strada, sicché, alla luce di tale sopravvenienza normativa, si impone la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, per una rinnovata valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni dagli stessi sollevate.

    Art. 170 c.d.s. · Art. 171 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

19 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 18 agosto 2015 — 14 gennaio 2017per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 18 agosto 2015per 7 mesi
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  9. 4 ottobre 2007 — 14 gennaio 2009per un anno
  10. 14 gennaio 2007 — 4 ottobre 2007per 9 mesi
  11. 29 novembre 2006 — 14 gennaio 2007per un mese
  12. 13 agosto 2003 — 29 novembre 2006per 3 anni
  13. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  14. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  15. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  16. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  17. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  18. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  19. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1995

Confronto con la versione in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tolto: cinquantamila a lire duecentomila aggiunto: cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducentetolto: ... minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art170 · fonte del testo

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