Art. 166 c.d.s. — Trasporto di cose su veicoli a trazione animale

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Sui veicoli a trazione il trasporto di cose non puo' superare il peso complessivo a pieno carico indicato nella targa. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 9 febbraio 1993

Norme correlate

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Versioni nel tempo

15 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 13 gennaio 2019 — oggiin vigoreper 8 anni
  2. 15 gennaio 2015 — 13 gennaio 2019per 4 anni
  3. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  4. 15 gennaio 2011 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  5. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  6. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  7. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  8. 14 gennaio 2003 — 14 gennaio 2005per 2 anni
  9. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  10. 12 gennaio 1999 — 14 gennaio 2001per 2 anni
  11. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  12. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  13. 13 febbraio 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  14. 9 febbraio 1993 — 13 febbraio 1993per 4 giorni
  15. 18 maggio 1992 — 9 febbraio 1993testo originarioper 9 mesi

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art166 · fonte del testo

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