Art. 139 c.d.s. — Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale

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Il personale gia' in possesso di patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le generalita' dell'intestatario, tutti i dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il corpo, ufficio o comando da cui dipende. La patente di servizio e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio di tale patente. La patente rilasciata dall'autorita' militare ai sensi dell'art. 138 e' alternativa a quella prevista dal comma 1.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 13 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art139 · fonte del testo

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