Art. 125 c.d.s. — Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

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Le patenti di guida delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali e' richiesta la patente della categoria B e per quella dei veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie B e C. La patente speciale di guida delle categorie A, B e C rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione. Chiunque guida un veicolo per il quale e' richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui e' in possesso, ovvero guida un veicolo in servizio pubblico munito di patente ma non di certificato di abilitazione professionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B e C, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida e' prevista una patente di categoria diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 246/1995

    Questione inammissibile
    16 giugno 1995

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13 e dell'art. 125, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i…

    Art. 116 c.d.s. · Art. 125 c.d.s. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

20 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 14 dicembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 15 gennaio 2021 — 14 dicembre 2024per 4 anni
  3. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  4. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  5. 2 febbraio 2013 — 14 gennaio 2017per 4 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 2 febbraio 2013per 18 giorni
  7. 15 maggio 2011 — 15 gennaio 2013per un anno
  8. 15 gennaio 2011 — 15 maggio 2011per 4 mesi
  9. 14 gennaio 2009 — 15 gennaio 2011per 2 anni
  10. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  11. 14 gennaio 2005 — 14 gennaio 2007per 2 anni
  12. 13 agosto 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  13. 14 gennaio 2003 — 13 agosto 2003per 7 mesi
  14. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  15. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  16. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  17. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  18. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  19. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  20. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art125 · fonte del testo

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