Art. 115 c.d.s. — Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

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Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

  • a)anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
  • b)anni quattordici per guidare ciclomotori;
  • c)anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • d)anni diciotto per guidare:
  • 1)motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
  • 2)autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, ((...)) adibiti al trasporto di cose ((...)) la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
  • 3)i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
  • e)anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
  • a)anni sessantacinque per guidare autotreni ((ed autoarticolati)) la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
  • b)anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. Chiunque guida veicoli ((o conduce animali)) e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata ((non superiore)) a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di ((veicolo)) o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila se si tratta di animali. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Testo in vigore dal 1 ottobre 1993 al 24 gennaio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Versioni nel tempo

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 18 agosto 2015 — 14 gennaio 2017per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 18 agosto 2015per 7 mesi
  6. 1 aprile 2014 — 15 gennaio 2015per 10 mesi
  7. 2 febbraio 2013 — 1 aprile 2014per un anno
  8. 15 gennaio 2013 — 2 febbraio 2013per 18 giorni
  9. 7 aprile 2012 — 15 gennaio 2013per 9 mesi
  10. 15 maggio 2011 — 7 aprile 2012per 11 mesi
  11. 15 gennaio 2011 — 15 maggio 2011per 4 mesi
  12. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  13. 30 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  14. 14 gennaio 2009 — 30 gennaio 2009per 16 giorni
  15. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  16. 24 gennaio 2006 — 14 gennaio 2007per 12 mesi
  17. 14 gennaio 2005 — 24 gennaio 2006per un anno
  18. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  19. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  20. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  21. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  22. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  23. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  24. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  25. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  26. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 1 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 18 maggio 1992 al 1 ottobre 1993. 9 parole tolte, 8 parole aggiunte in 3 capoversi.

2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, tolto: autosnodati,aggiunto: ... adibiti al trasporto di cose tolto: o ad uso specialeaggiunto: ... la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;

a) anni sessantacinque per guidare autotrenitolto: , autoarticolati, autosnodati, aggiunto: ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;

… di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. Chiunque guida veicoli aggiunto: o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo … cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata tolto: inferiore aggiunto: non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma … pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila se si tratta di tolto: autoveicolo aggiunto: veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art115 · fonte del testo

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