Art. 115 c.d.s. — Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

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Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

  • a)anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
  • b)anni quattordici per guidare ciclomotori;
  • c)anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocita' di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreche' non trasportino altre persone oltre al conducente;
  • d)anni diciotto per guidare:
  • 1)motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
  • 2)autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
  • 3)i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purche' munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
  • e)anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonche' i mezzi adibiti ai servizi di emergenza. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato:
  • a)anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
  • b)anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite puo' essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalita' stabilite nel regolamento. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 121.200 a lire 484.800)). Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 242.400 a lire 969.600)). 19 29 Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 60.600 a lire 242.400)). 19 29 Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 60.600 a lire 242.400)) se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da lire 36.360 a lire 145.440)). 19 29 Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 20 dicembre 1996

19

con decorrenza dal 1 gennaio 1997

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

Decreto 22 dicembre 1998

29

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

Testo in vigore dal 12 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

26 versioni dal 1992

1992oggi
  1. 15 gennaio 2021 — oggiin vigoreper 6 anni
  2. 13 gennaio 2019 — 15 gennaio 2021per 2 anni
  3. 14 gennaio 2017 — 13 gennaio 2019per un anno
  4. 18 agosto 2015 — 14 gennaio 2017per un anno
  5. 15 gennaio 2015 — 18 agosto 2015per 7 mesi
  6. 1 aprile 2014 — 15 gennaio 2015per 10 mesi
  7. 2 febbraio 2013 — 1 aprile 2014per un anno
  8. 15 gennaio 2013 — 2 febbraio 2013per 18 giorni
  9. 7 aprile 2012 — 15 gennaio 2013per 9 mesi
  10. 15 maggio 2011 — 7 aprile 2012per 11 mesi
  11. 15 gennaio 2011 — 15 maggio 2011per 4 mesi
  12. 13 agosto 2010 — 15 gennaio 2011per 5 mesi
  13. 30 gennaio 2009 — 13 agosto 2010per un anno
  14. 14 gennaio 2009 — 30 gennaio 2009per 16 giorni
  15. 14 gennaio 2007 — 14 gennaio 2009per 2 anni
  16. 24 gennaio 2006 — 14 gennaio 2007per 12 mesi
  17. 14 gennaio 2005 — 24 gennaio 2006per un anno
  18. 30 giugno 2003 — 14 gennaio 2005per un anno
  19. 14 gennaio 2003 — 30 giugno 2003per 6 mesi
  20. 14 gennaio 2001 — 14 gennaio 2003per 2 anni
  21. 31 dicembre 1999 — 14 gennaio 2001per un anno
  22. 12 gennaio 1999 — 31 dicembre 1999per 12 mesi
  23. 12 gennaio 1997 — 12 gennaio 1999per 2 anni
  24. 24 gennaio 1995 — 12 gennaio 1997per un anno
  25. 1 ottobre 1993 — 24 gennaio 1995per un anno
  26. 18 maggio 1992 — 1 ottobre 1993testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1997 al 12 gennaio 1999. 35 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 117.500 a L. 470.000. aggiunto: lire 121.200 a lire 484.800. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 235.000 a L. 940.000. aggiunto: lire 242.400 a lire 969.600. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida … a 125 cc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 58.750 a L. 235.000. aggiunto: lire 60.600 a lire 242.400. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di veicoli o di animali, ne affida o … dal presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 58.750 a L. 235.000 aggiunto: lire 60.600 a lire 242.400 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tolto: L. 35.250 a L. 141.000 aggiunto: lire 36.360 a lire 145.440. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 22 dicembre 1998

    Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art115 · fonte del testo

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