Codice della protezione civile

Art. 16 codice della protezione civile

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 2020 al 10 agosto 2022. Leggi il testo vigente →

[1]Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

[2]1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi ((, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353)). 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attivita', l'azione del Servizio nazionale e' suscettibile di esplicarsi, altresi', per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali. 3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticita' organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorita' di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Testo in vigore dal 27 febbraio 2020 al 10 agosto 2022

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Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2018 al 27 febbraio 2020. 16 parole aggiunte.

… maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschiviaggiunto: , fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353. 2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-01-02;1~art16 · fonte del testo

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