Art. 68 c.p.i. — Limitazioni del diritto di brevetto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 2010 al 24 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →

(( La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

  • a)agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;
  • b)agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie;
  • c)alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. )) (( Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga. )) Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010 al 24 gennaio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 3 parole tolte, 65 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale tolto: ancorche'aggiunto: ;

aggiunto: b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un …

tolto: baggiunto: c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica tolto: edaggiunto: , e ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmenteaggiunto: . Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialita' farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art68 · fonte del testo

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