[1]Limiti degli effetti di un brevetto

[2]I diritti conferiti da un brevetto non si estendono:

  • a)agli atti compiuti in ambito privato e per finalita' non commerciali;
  • b)agli atti compiuti a titolo sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;
  • c)all'utilizzazione di materiale biologico a fini di coltivazione, o scoperta e sviluppo di altre varieta' vegetali;
  • d)agli atti consentiti a norma dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2001/82/CE (1), o dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2001/83/CE (2) in relazione ai brevetti di un prodotto ai sensi di una di tali direttive;
  • e)alla preparazione estemporanea, da parte di una farmacia, per casi individuali, di medicinali su ricetta medica, ne' agli atti riguardanti i medicinali cosi' preparati;
  • f)all'utilizzazione dell'invenzione brevettata a bordo di navi di paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, nel corpo della nave in questione, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto, purche' l'invenzione sia utilizzata esclusivamente per le esigenze della nave;
  • g)all'utilizzazione dell'invenzione brevettata nella costruzione o ai fini del funzionamento di aeromobili o di veicoli terrestri o altri mezzi di trasporto dei paesi dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) o membri dell'Organizzazione mondiale del Commercio, diversi dagli Stati membri contraenti in cui tale brevetto ha effetto, oppure degli accessori di tali aeromobili o veicoli terrestri, quando questi entrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio di uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
  • h)agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944 (3), quando tali atti riguardino aeromobili di un paese parte di tale convenzione diverso da uno Stato membro contraente in cui tale brevetto ha effetto;
  • i)all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, del prodotto del suo raccolto a fini di riproduzione o moltiplicazione, di persona e nella sua azienda, purche' il materiale vegetale di riproduzione sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso, per uso agricolo. La portata e le condizioni di tale utilizzazione corrispondono a quelle di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 (4);
  • j)all'utilizzazione, da parte di un agricoltore, di bestiame protetto a scopi agricoli, a condizione che il bestiame da allevamento o altro materiale di riproduzione di origine animale sia stato venduto o in altro modo commercializzato all'agricoltore dal titolare del brevetto o con il suo consenso. Tale utilizzazione comprende la messa a disposizione dell'animale o di altro materiale di riproduzione di origine animale per la prosecuzione dell'attivita' agricola dell'agricoltore, ad esclusione della vendita nell'ambito o ai fini di un'attivita' di riproduzione commerciale;
  • k)agli atti e all'utilizzazione delle informazioni ottenute secondo quanto consentito dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24/CE (5), in particolare dalle disposizioni in materia di decompilazione e interoperabilita'; e
  • l)agli atti ammessi a norma dell'articolo 10 della direttiva 98/44/CE (6).

[3]---------------

[4](1) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

[5](2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, del 28.11.2001, pag. 67), inclusa ogni successiva modifica.

[6](3) Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), «Convenzione di Chicago», doc. 7300/9 (nona edizione, 2006).

[7](4) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

[8](5) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16), inclusa ogni successiva modifica.

[9](6) Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13), inclusa ogni successiva modifica.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art27 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari