Codice della proprietà industriale

Art. 66 c.p.i. — Diritto di brevetto

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I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facolta' esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

  • a)se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
  • b)se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 25 novembre 2016

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 66 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12242/2026

    1 maggio 2026

    In tema di brevetti per invenzioni industriali, la contraffazione per equivalenza non è esclusa dalla presenza, nel prodotto contestato, di varianti equivalenti ad elementi delle rivendicazioni brevettuali e prive del carattere di originalità, in quanto rientranti nelle competenze del tecnico medio del settore impegnato ad affrontare il medesimo problema, mentre solo nel caso in cui la variante ecceda tali competenze può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del titolare del brevetto contraffatto, in un caso in cui l'estrattore di fondi di caffè si differenziava, rispetto al modello brevettato, unicamente per la forma piatta del carter rispetto a quella conica oggetto di privativa, tale da risultare perciò irrilevante ai fini di escludere la dedotta contraffazione illecita).

    Art. 66 c.p.i. · Art. 52 c.p.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art66 · fonte del testo

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