[1]di utilizzazione diretta dell'invenzione

[2]Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

  • a)di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto,
  • b)di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinche' venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti,
  • c)di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~art29 · fonte del testo

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