Art. 52 c.p.i. — Rivendicazioni

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La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o piu' rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, cio' che si intende debba formare oggetto del brevetto. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 52 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12242/2026

    1 maggio 2026

    In tema di brevetti per invenzioni industriali, la contraffazione per equivalenza non è esclusa dalla presenza, nel prodotto contestato, di varianti equivalenti ad elementi delle rivendicazioni brevettuali e prive del carattere di originalità, in quanto rientranti nelle competenze del tecnico medio del settore impegnato ad affrontare il medesimo problema, mentre solo nel caso in cui la variante ecceda tali competenze può ritenersi che la soluzione si collochi al di fuori dell'idea di soluzione protetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda del titolare del brevetto contraffatto, in un caso in cui l'estrattore di fondi di caffè si differenziava, rispetto al modello brevettato, unicamente per la forma piatta del carter rispetto a quella conica oggetto di privativa, tale da risultare perciò irrilevante ai fini di escludere la dedotta contraffazione illecita).

    Art. 52 c.p.i. · Art. 66 c.p.i.

    Rassegna di maggio 2026, p. 23 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art52 · fonte del testo

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