Art. 45 c.p.i. — Oggetto del brevetto

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Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

  • a)le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
  • b)i piani, i principi ed i metodi per attivita' intellettuali, per gioco o per attivita' commerciale ed i programmi di elaboratore;
  • c)le presentazioni di informazioni. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilita' di cio' che in esse e' nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati; Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Testo in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010

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