Art. 115 c.p.i. — Licenze obbligatorie ed espropriazioni

Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3. Alle licenze obbligatorie si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione. Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varieta' vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione di medicinali. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. Il decreto di concessione della licenza puo' prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.

Il diritto di costitutore puo' formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblicoaggiunto: , di cui al comma 3. Alle licenze obbligatorie tolto: per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili tolto: alle aggiunto: con le disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di … determinazione della misura e delle modalita' di pagamento del compenso in caso di opposizione. tolto: La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'articolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di piu' licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varieta' vegetale protetta in misura adeguata alle esigenze dell'economia nazionale. Con le stesse modalita' previste al comma 2, possono altresi', indipendentemente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costitutore, essere concesse aggiunto: Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momentoaggiunto: , mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie … bestiame, nonche' per usi terapeutici o per la produzione di medicinali. Le licenze previste tolto: ai commi 1, 2, 3 e 4 aggiunto: al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole tolto: e forestali, aggiunto: alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. Il decreto … L'espropriazione ha luogo, per le nuove varieta' vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole aggiunto: alimentari e forestali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art115 · fonte del testo

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