Codice della navigazione

Art. 975 c.nav. — Limite del risarcimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire diecimila per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.

[2]Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a venticinque milioni di lire o superiore a ottantatre milioni di lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a dieci milioni di lire. 38

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

38

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 975, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 975, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni a lire trecentosettantacinquemilioni".

Testo in vigore dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

    Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 975, primo comma, da lire diecimila a lire centodiecimila; art. 975, secondo comma, da lire venticinquemilioni a lire novecentotrentamilioni; da lire ottantatremilioni a lire tremiliardicentomilioni; da lire diecimilioni a lire trecentosettantacinquemilioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art975 · fonte del testo

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