Codice della navigazione

Art. 975 c.nav. — Limite del risarcimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954. Leggi il testo vigente →

[1]Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente e' limitato per ogni accidente ad una somma di lire trecento per chilogramma del peso dell'aeromobile con il carico totale massimo, secondo le indicazioni del certificato di navigabilita' o di collaudo.

[2]Quando la somma fissata in base al peso dell'aeromobile e' inferiore a settecentocinquantamila lire o superiore a due milioni cinquecentomila lire, l'esercente risponde fino a concorrenza di tali somme. Se trattasi di aeromobile da turismo o di aliante, il limite minimo e' ridotto a trecentomila lire.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art975 · fonte del testo

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