Art. 968 c.nav. — Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto

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[1]I creditori per danni derivati da sinistri alle persone concorrono, entro il limite massimo di duecentocinquantamila lire per ogni persona, sui due terzi della somma alla quale e' limitato il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente; i creditori per danni alle cose concorrono sul terzo rimanente.

[2]Tuttavia, se l'ammontare dei crediti per danni alle cose e' inferiore a detto terzo, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per sinistri alle persone entro il limite individuale massimo indicato. Parimenti, se l'ammontare dei crediti per sinistri alle persone e' inferiore ai due terzi, sul residuo di tale somma concorrono i creditori per danni alle cose.

Testo in vigore dal 18 aprile 1942 al 19 agosto 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art968 · fonte del testo

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