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Art. 970 c.nav. — Decadenza e prescrizione del diritto di regresso

[1]Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

[2]Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

Testo vigente dal 29 maggio 2006

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 29 maggio 2006. 51 parole tolte, 47 parole aggiunte in 2 capoversi.

Nel tolto: concorso sulla somma limite, i crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni all'esercente o comunque fatto valere i loro diritti entro sei mesi dal giorno dell'accidente, sono preferiti ai crediti dei terzi danneggiati, che abbiano notificato le loro intimazioni o fatto valere i loro diritti dopo tale termine aggiunto: caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

aggiunto: Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art970 · fonte del testo

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