Art. 952 c.nav. — Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il risarcimento dovuto dal vettore in caso di responsabilita' non determinata da dolo o colpa grave sua o dei suoi dipendenti e preposti non puo' essere superiore a lire diecimila per chilogramma di merce caricata, o alla, maggiore cifra corrispondente al valore effettivo delle cose trasportate, dichiarato dal mittente anteriormente alla caricazione.38

[2]Il valore dichiarato dal mittente si presume come valore effettivo delle cose trasportate, fino a prova contraria.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

38

Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila".

Testo in vigore dal 7 giugno 1987 al 29 maggio 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 387/2006

    Parametro
    21 novembre 2006

    ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Ancona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006. F.to: Franco BILE, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

    Art. 423 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 952 c.nav. · Art. 274 c.nav.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1987

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1954 al 7 giugno 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201

    Il D.P.R. 7 marzo 1987, n. 201, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi di cui ai seguenti articoli del codice della navigazione sono modificati come segue:[...] art. 952, primo comma, da lire diecimila a lire trentatremila".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art952 · fonte del testo

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